1.1- Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale
Azione:
- Azione 1 – Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e delle acque interne, e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti. Codice Intervento: 111102
- Azione 3 – Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori. Codice Intervento: 111302
Operazioni attivate
Azione 1 – Codice Intervento 111102
- Operazione 01 – Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica;
- Operazione 02 – Investimenti in sistemi di energia rinnovabile;
- Operazione 07 – Investimenti per migliorare la tracciabilità;
- Operazione 54 – Investimenti in dispositivi di sicurezza;
- Operazione 55 – Investimenti nelle condizioni di lavoro.
Azione 3 – Codice Intervento 111302
- Operazione 01 – Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica;
- Operazione 02 – Investimenti in sistemi di energia rinnovabile;
- Operazione 03 – Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo;
- Operazione 04 – Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore;
- Operazione 07 – Investimenti per migliorare la tracciabilità;
- Operazione 54 – Investimenti in dispositivi di sicurezza;
- Operazione 55 – Investimenti nelle condizioni di lavoro.
Dotazione finanziaria
€. 2.000.000,00
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda:
Azione 1 – Codice Intervento 111102
- Armatori di imbarcazioni della Piccola Pesca Costiera;
- Proprietari di imbarcazioni della Piccola Pesca Costiera, limitatamente alle operazioni 01, 02, 54 e 55.
Azione 3 – Codice Intervento 111302
- Armatori di imbarcazioni da pesca;
- Proprietari di imbarcazioni da pesca, limitatamente alle operazioni 01, 02, 03, 04, 54 e 55.
Contributo €
spesa minima ammissibile € 10.000,00
% AIUTO
50%
Per specifiche categorie di operazioni si applicano le aliquote massime di intensità di aiuto previste dall’Allegato III del Regolamento (UE) 2021/1139 e disciplinate dal Bando pubblico
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